Una sentenza che cambierà molte cose:
”… non esisterebbe alcuna privativa comunale sull’attività di raccolta rifiuti per l’avvio a recupero … in continuità con la normativa previgente e, segnatamente, con l’art. 21, comma 7, del D lgs. 22/97 andrebbe a ribadire che “la privativa comunale non si applica alle attività di recupero dei rifiuti urbani e assimilati, da intendersi in senso lato fino a comprendere anche le attività di avvio al recupero, che debbono pertanto ritenersi suscettibili di essere svolte anche dai privati muniti delle prescritte autorizzazioni ambientali” … Il Collegio ritiene corretta quest’ultima tesi…”
qui la sentenza CdS 2023 5257
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