• Procedura di VIA – Nozione – Significato di “impatto ambientale”

    Secondo i Giudici del TAR Brescia:

    La più recente giurisprudenza amministrativa ha, tuttavia, chiarito che, nel rendere il giudizio di valutazione di impatto ambientale, l’Amministrazione esercita una amplissima discrezionalità che non si esaurisce in un mero giudizio tecnico – in quanto tale suscettibile di verificazione tout court sulla base di oggettivi criteri di misurazione – ma presenta, al contempo, profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa e istituzionale sul piano dell’apprezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti e della loro ponderazione rispetto all’interesse all’esecuzione dell’opera o del progetto.

    Tale apprezzamento è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto ove ricorrano – e siano riscontrabili – emersioni inficianti sub specie della manifesta illogicità o del travisamento dei fatti, nel caso in cui l’istruttoria sia stata omessa, ovvero svolta in modo inadeguato (cfr. Cons. Stato: sez. IV, 5 luglio 2010, n. 4246; sez. V, 6 luglio 2016 n. 3000, 22 marzo 2012 n. 1640 e 12 giugno 2009, n. 3770; sez. VI, 13 giugno 2011, n. 3561; C.G.U.E., 25 luglio 2008, c-142/07; Corte Costituzionale, 7 novembre 2007, n. 367; T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, 20 aprile 2016, n. 237; T.A.R. Veneto, sez. III, 25 marzo 2016, n. 311 T.A.R. Piemonte, sez. II 10 ottobre 2014 n. 1552; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 19 giugno 2015 n. 2096 e 24 luglio 2013 n. 1746).

    qui la sentenza TAR Brescia 2018 1098

     

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