Secondo i Giudici:
.. la condotta è stata correttamente sussunta nelle ipotesi di reato di cui all’art. 256 comma 1 del d.lgs n. 152 del 2006.
… è del tutto evidente che se il soggetto che riceve un titolo abilitativo lo trasgredisce perché l’attività posta in essere non è ad esso conforme e le caratteristiche materiali della sua attività avrebbero potuto giustificare un titolo abilitativo di contenuto diverso quanto alle prescrizioni in esso contenute, la funzione di controllo delle attività di gestione dei rifiuti che riverberano effetti esterni sull’ambiente e sulla collettività, a presidio delle quali è posta la norma penale, viene comunque pregiudicata, e, parimenti viene svuotato l’effetto giuridico del titolo autorizzativo che rende l’attività materiale posta in essere contra legem perché mancante del titolo medesimo.
Qui la sentenza Cassazione penale 2019 6717
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