Secondo i Giudici:
… l’unica possibilità di non avvalersi dell’AUA si verifica qualora “si tratti di attività soggette solo a comunicazione, ovvero ad autorizzazione di carattere generale”, come prevede espressamente il richiamato co. 3 dell’art. 3, d.P.R. 59 del 2013.
Questo significa che, una volta ottenuto – con il decorso del termine di gg. 90, il titolo abilitativo ambientale (comunicazione ex artt. 214/216 TUA) – il ricorrente legittimamente aveva iniziato a svolgere l’attività di recupero di rifiuti non pericolosi in regime semplificato, senza che vi fosse alcuna necessità di attendere il rilascio dell’AUA …..
qui la sentenza Cassazione penale 2020 23483
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