Secondo i Giudici del TAR
In ordine alla messa in sicurezza dei siti contaminati, il Tribunale condivide il più recente orientamento del Consiglio di Stato secondo cui se è vero, per un verso, che l’Amministrazione non può imporre. ai privati che non abbiano alcuna responsabilità diretta sull’origine del fenomeno di inquinamento contestato, lo svolgimento di attività di recupero e di risanamento, secondo il principio cui si ispira anche la normativa comunitaria, la quale impone al soggetto che fa correre un rischio di inquinamento di sostenere i costi della prevenzione o della riparazione, per altro verso la messa in sicurezza del sito costituisce una misura di prevenzione dei danni e rientra pertanto nel genus delle precauzioni, unitamente al principio di precauzione vero e proprio e al principio dell’azione preventiva, che gravano sul proprietario o detentore del sito da cui possano scaturire i danni all’ambiente e, non avendo finalità sanzionatoria o ripristinatoria, non presuppone affatto l’accertamento del dolo o della colpa….
Quanto alla bonifica dei siti contaminati il Collegio osserva che, secondo la giurisprudenza sia nazionale che comunitaria …, solo il responsabile dell’inquinamento ha l’obbligo legale di provvedere alla bonifica dei terreni contaminati.
Nel caso di specie la P.A. non ha provato che la contaminazione presente nel sito di cui trattasi sia stata causata o aggravata da condotte dolose o colpose tenute da Colacem nell’esercizio della propria attività produttiva, sicchè, non sussistendo elementi certi e univoci per addossare alla ricorrente una responsabilità ambientale, l’ordine di bonifica deve essere annullato…
Qui la sentenza TAR Veneto 2017 993