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    Inquinamento acustico: è il Sindaco che emana l’ordinanza contingibile e urgente

     

    Spetta al sindaco e non al dirigente emanare ordinanze contingibili e urgenti per il contenimento o l’abbattimento delle emissioni sonore.

    Lo ricorda il Tribunale amministrativo della Calabria (TAR) – con sentenza la 7 marzo 2017, n. 382 – in riferimento alla questione che vede coinvolto il Comune di Cosenza.

    Il Comune ha infatti ordinato la cessazione delle emissioni sonore prodotte e generate in un pubblico esercizio della città. E lo ha fatto con apposito provvedimento (ordinanza) emanato da un dirigente e non dal Sindaco.

    È la legge quadro sull’inquinamento acustico (447/1995) che attribuisce alle Autorità competenti (il sindaco, il presidente della provincia, il presidente della giunta regionale, il prefetto, il Ministro dell’ambiente e il Presidente del Consiglio dei ministri) la facoltà di prendere provvedimenti come l’ordinanza contingibile e urgente. E lo fa allo scopo di arginare l’inquinamento acustico, ossia quel “grave pericolo che minaccia l’incolumità pubblica”.

    Il presupposto per l’emissione dell’ordinanza extra ordinem è la sussistenza di eccezionali e urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell’ambiente, cui deve farsi fronte –  come specifica la norma –  con misure di carattere temporaneo. Non è sufficiente che sussista l’urgenza di provvedere, si deve trattare di situazione eccezionale. Dunque di una situazione che non ha carattere permanente; del resto la nozione di eccezionalità richiama l’idea di imprevedibilità di una situazione. A rimarcare ciò la norma richiede che le stesse misure adottate per fronteggiare la situazione eccezionale abbiano carattere di temporaneità.

    L’utilizzo di tale particolare potere è però consentito quando gli appositi accertamenti tecnici rivelino la presenza di un fenomeno di inquinamento acustico. E quando tale inquinamento rappresenti una minaccia per la salute pubblica. Il sindaco deve accertarsi che la situazione di inquinamento acustico rappresenti un “grave pericolo che minaccia l’incolumità pubblica”.

    Per questo sono necessari dei sopralluoghi, dei controlli da parete delle Arpa che testino attraverso le apposite apparecchiature il superamento o non dei limiti imposti dalla legge.

    TAR Calabria 2017 382 rumore

     

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