Secondo i Giudici
Dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 227, deve qualificarsi come bosco – meritevole di protezione ai sensi dell’art. 181 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – ogni terreno coperto da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva, da castagneti, sughereti o da macchia mediterranea, purché aventi un’estensione non inferiore a mq. duemila, con larghezza media non inferiore a metri venti e copertura non inferiore al 20 per cento…. Le leggi regionali possono dettare una diversa disciplina ai fini dell’individuazione delle zone assoggettate a vincolo paesaggistico e classificate “bosco” … e, ai fini penali, tale nozione deve intendersi in senso normativo e non naturalistico, in quanto finalizzata ad evitare deturpamenti “a macchia” di aree boschive…. La disposizione normativa prende in considerazione le caratteristiche di tutte le aree omogenee limitrofe a quelle interessate dalla opere, e non solo queste ultime, giacché in tal caso si potrebbero realizzare senza autorizzazione interventi di modifica di territori aventi estensione inferiore ai 2000 metri quadrati, ancorché limitrofi a più ampie aree omogenee ed aventi copertura boschiva, ciò che la normativa citata ha appunto voluto vietare…
qui la sentenza Cassazione penale 2019 38471
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