In base all’art. 3, numero 14), della direttiva, per «trattamento» si intendono le «operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento». L’art. 3, numero 15), definisce il concetto di «recupero» e rinvia all’elenco di cui all’Allegato II. L’art. 3, numero 19), a sua volta, definisce il concetto di «smaltimento» e rinvia all’elenco di cui all’Allegato I della direttiva.
Questo comprende fra le «Operazioni di smaltimento», al punto D13, il «Blending or mixing prior to submission to any of the operations numbered D1 to D12», tradotto nella versione italiana come «Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni indicate da D1 a D12».
L’Allegato II comprende fra le «Operazioni di recupero», al punto R12, una voce analoga, alla quale può essere ricondotta la miscelazione dei rifiuti
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