Secondo i Giudici del TAR:
… il Collegio osserva che, ai sensi dell’art. 5 comma 1 del D. Lgs. 152/2006 i procedimenti di VIA e di AIA, seppur collegati, contemplano attività di verifica differenti ed autonome. In particolare:
– la valutazione ambientale dei progetti (VIA) è “il procedimento mediante il quale vengono preventivamente individuati gli effetti sull’ambiente di un progetto, secondo le disposizioni di cui al titolo III della seconda parte del presente decreto, ai fini dell’individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 4, commi 3 e 4, lettera b)” (art. 5 comma 1 lett. b); per “progetto” deve intendersi “la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere o di altri interventi sull’ambiente naturale o sul paesaggio, compreso quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo” (lett. g).
– l’autorizzazione integrata ambientale (AIA) costituisce, invece, “il provvedimento che autorizza l’esercizio di una installazione rientrante fra quelle di cui all’articolo 4, comma 4, lettera c), o di parte di essa a determinate condizioni che devono garantire che l’installazione sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis ai fini dell’individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 4, comma 4, lettera c) …” (cfr. lett. o-bis); l’art. 4, comma 4, lett. c), a sua volta prevede che “l’autorizzazione integrata ambientale ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento proveniente dalle attività di cui all’allegato VIII e prevede misure intese ad evitare, ove possibile, o a ridurre le emissioni nell’aria, nell’acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell’ambiente salve le disposizioni sulla valutazione di impatto ambientale”.
Come è stato precisato dalla giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, sez. II – 8/6/2017 n. 1339) <<Nella sostanza, dunque, la procedura di VIA investe, in via preventiva, i profili localizzativi e strutturali (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 06/07/2016, n. 3000), mentre l’autorizzazione integrata ambientale (AIA) è invece il provvedimento complessivo con cui si valutano specificamente gli aspetti gestionali e dell’attività e dell’esercizio dell’impianto. L’ambito specifico della VIA è, quindi, l’inquadramento generale della localizzazione dell’opera e dell’impianto, ed il suo rilascio integra, in sostanza, una condizione di procedibilità dell’AIA. La VIA precede quindi il rilascio dell’AIA e ne condiziona il contenuto. L’AIA è caratterizzata dall’esame, ad un maggior livello di definizione, di tutti i profili ambientali ed abbraccia, rispettivamente, le emissioni nell’aria, convogliate e no, gli scarichi nell’acqua e nel mare, le emissioni sonore, le vibrazioni, gli odori, l’impatto sul suolo e sul sottosuolo; ed in definitiva l’impatto complessivo del progetto in base agli aspetti gestionali. L’esame in sede di AIA richiede, dunque, l’esercizio di un’amplissima discrezionalità tecnica; comporta la valutazione concreta delle modalità e di funzionamento dell’impianto ed altresì, di norma, comporta l’adozione di tutta una serie di prescrizioni e raccomandazioni dirette a minimizzare l’impatto ambientale. Il maggior livello di approfondimento implica, quindi, una retroazione dell’AIA sulla procedura di VIA, nel senso che la prima, benché cronologicamente successiva, conferma, precisa e condiziona l’oggetto della seconda. …. Pertanto, mentre una valutazione di impatto ambientale negativa preclude il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, al contrario legittimamente può essere negata l’autorizzazione integrata ambientale anche in presenza di una valutazione di impatto ambientale positiva (cfr. Consiglio di Stato sez. V 26 gennaio 2015 n. 313), poiché solo l’AIA è, di per sé, idonea ad esprimere un giudizio definitivo sull’intervento in concreto proposto>>
il principio di precauzione permea di per se il diritto europeo e nazionale in materia di protezione ambientale e fa obbligo alle autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire i rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l’ambiente, ponendo una tutela anticipata rispetto alla fase dell’applicazione delle migliori tecniche proprie del principio di prevenzione (Consiglio di Stato, sez. IV – 28/6/2016 n. 2921 che richiama sez. V – 18/5/2015 n. 2495). Esso è pacificamente applicabile alla materia del trattamento e dello smaltimento dei rifiuti, eppure deve essere armonizzato, nella sua concreta attuazione, con quello di proporzionalità, nella ricerca di un equilibrato bilanciamento dei contrapposti interessi in gioco (cfr. T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV – 12/1/2017 n. 60). Il Collegio è dell’avviso che i plurimi dubbi illustrati nel corso del procedimento dal Comune e dall’ASL siano stati condivisi dal Consiglio dei Ministri con una scelta immune da vizi, alla luce della delicata e fragile situazione del territorio coinvolto, della prossimità dell’impianto alle abitazioni e delle perplessità alimentate dal mancato approfondimento dell’impatto sanitario.
Qui la Sentenza TAR Brescia 2017 1225