Secondo i Giudici della lo svuotamento delle bombole e dei serbatoi dai residui gassosi, allo scopo di poterli utilizzare come rottami ferrosi, è un’attività di gestione rifiuti che richiede una specifica autorizzazione.
Così la sentenza:
«L’attività di bonifica delle bombole e dei serbatoi di gas, cioè il loro svuotamento dai residui gassosi negli stessi ancora presenti, allo scopo di poterli utilizzare come rottami ferrosi, comporta la trasformazione di tali contenitori in rifiuti ferrosi, in quanto ne determina la cessazione dalla originaria destinazione e funzione e una modificazione, derivante dallo svuotamento dai gas e dalla asportazione delle valvole di erogazione, cosicché tale attività esorbita da quella di semplice raccolta (che non implica alcun intervento sul rifiuto), consistendo in un recupero, attraverso la trasformazione del rifiuto, per renderlo suscettibile di un diverso utilizzo, come rifiuto ferroso, cui prima di tale operazione non era idoneo, dunque in una attività di gestione di rifiuti ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. n), d.lgs. n. 152/2006, richiedente specifica autorizzazione, diversa e ulteriore rispetto a quella relativa alla mera raccolta di rifiuti.»
«Altrettanto correttamente è stata affermata la configurabilità del reato di cui all’art. 674 cod. pen., essendo stata accertata l’emissione di un odore acre e molto forte, idoneo a molestare le persone, proveniente dalla sede della xxxx Metalli, priva di autorizzazione ad effettuare qualsiasi emissione di gas o vapori in atmosfera, con la conseguente irrilevanza della mancata indicazione del superamento di limiti di legge, in quanto in tema di getto pericoloso di cose l’evento di molestia provocato dalle emissioni di gas, fumi o vapori è apprezzabile a prescindere dal superamento di eventuali limiti previsti dalla legge, essendo sufficiente il superamento del limite della normale tollerabilità ex art. 844 cod. civ. »
Qui la sentenza Cassazione penale 2018 40220