• Regione Lombardia, Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell’art. 191 del d. Lgs. 152/2006

     

     

    La Regione Lombardia, con Ordinanza adottata con Decreto n. 520 del 1° aprile 2020, ha disposto di attuare forme straordinarie, temporanee e speciali di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti.
     
    L’Ordinanza trova applicazione dalla data della pubblicazione sul BURL, 2 aprile 2020, fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, allo stato, fino al 31/08/2020.

    Di seguito alcune delle misure adottate.
     

    i Centri del Riutilizzo siano chiusi

    …  nel rispetto dei limiti tecnici impiantistici, delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei Piani di emergenza di cui all’art. 26-bis del DL 4 ottobre 2018, n. 113 convertito nella legge 1° dicembre 2018 n. 132, in deroga ai vigenti atti autorizzativi:

    a) in caso di impianti autorizzati ad operazioni da D1 a D14 e da R1 a R12 con limiti quantitativi orari, giornalieri o di altro periodo inferiore all’anno, in riferimento all’arco temporale del 2020 è da applicarsi come vincolante soltanto il quantitativo massimo annuo di trattamento, eventualmente aumentato come da punto successivo; tale deroga si applica automaticamente agli impianti senza bisogno di comunicazione;

    b) in caso di impianti autorizzati ad operazioni D8, D9, D13, D14, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R11, R12 la potenzialità massima annua in riferimento all’arco temporale del 2020 è aumentata del 10%; tale deroga può applicarsi sin da subito, automaticamente agli impianti; il Direttore tecnico dell’impianto o un tecnico abilito devono inviare una comunicazione a Regione, Provincia/Città Metropolitana t erritorialmente Competente, alla Prefettura e ai Vigili del Fuoco ed 11 ARPA al fine di avere l’informazione necessaria ad assicurare i successivi controlli;

    c) in caso di impianti autorizzati alle operazioni D10 ed R1, possono operare a saturazione del carico termico nominale in riferimento all’arco temporale del 2020; i gestori devono inviare una comunicazione a Regione, Provincia/Città Metropolitana territorialmente competente ed ARPA, indicando il carico termico nominale come definito all’art. 237-ter, comma 1, lettera b) del d.lgs 152/06; 16.

    .. nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi e delle disposizioni in materia di elaborazione dei Piani di emergenza di cui all’art. 26-bis del DL 4 ottobre 2018, n. 113 convertito nella legge 1° dicembre 2018 n. 132, in deroga ai vigenti atti autorizzativi:

    · i titolari degli impianti presenti sul territorio regionale già autorizzati alle operazioni di gestione dei rifiuti D15 (Deposito preliminare) e R13 (Messa in riserva) possano aumentare rispettivamente la capacità annua di stoccaggio, nonché quella istantanea, nel limite massimo del 20%. La suddetta disposizione si applica anche ai titolari delle operazioni di recupero assentite ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.lgs. 152/06 ferme restando le “quantità massime” fissate dal DM 5 febbraio 1998 (allegato IV) e dal DM n. 161 del 12 giugno 2002.

    Gli stoccaggi in deroga possono essere realizzati nelle medesime aree già autorizzate, fatta salva la sicurezza e la stabilità, oppure in aree interne al perimetro dell’impianto, aventi le medesime caratteristiche in termini di presidi ambientali (pavimentazione, raccolta percolati o acque di pioggia, captazione emissioni diffuse, etc…) delle aree già autorizzate; fatta salva la necessità di tenere i rifiuti separati dai prodotti da recupero ed individuati in loco con adeguata cartellonistica, le aree individuate per i prodotti possono essere usate per gli stoccaggi dei rifiuti, nel rispetto delle caratteristiche tecniche, e viceversa. 

     

    qui Regione Lombardia Ordinanza 520 01 04 2020

     

     

     

Comments are closed.