È illegittima la Legge della Regione Puglia 38/2011 nella parte in cui prevede per scarti e sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio una “ecotassa” piena e non ridotta come prevede la norma nazionale.
La Corte Costituzionale nella sentenza 13 aprile 2017, n. 85 ha dichiarato illegittimo l’articolo 7, comma 8, della legge della Regione Puglia 30 dicembre 2011, n. 38 nella parte in cui prevede l’applicazione in misura piena del tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi (cosiddetta “Ecotassa”) per gli scarti e i sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio.
La norma regionale è in contrasto con le disposizioni della normativa statale in materia di “ecotassa”. La legge 549/1995 all’articolo 3, comma 40, prevede un trattamento fiscale agevolato (il 20% della “Ecotassa”) per gli scarti e i sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio.
La Corte ha ricordato che alle Regioni non è consentito di derogare alla disciplina statale in materia di agevolazioni fiscali per scarti e sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio dei rifiuti.
L’agevolazione fiscale trova spiegazione nel fatto che il legislatore riconosce agli scarti e ai sovvalli degli impianti di selezione automatica, di riciclaggio e di compostaggio la natura di rifiuto non ulteriormente riducibile in ogni processo di smaltimento e perciò meritevole di un trattamento più favorevole rispetto agli altri rifiuti. Quanto agli altri materiali che il comma 40 sottopone allo stesso trattamento, si deve ritenere, in linea con la giurisprudenza di legittimità (Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza 30 dicembre 2011, n. 30711), che il legislatore riconosce alle sostanze che vengono incenerite, ancorché senza recupero d’energia, una minore capacità inquinante per il fatto di essere comunque bruciate e non conferite in discarica.
Dalla disciplina in esame, tuttavia, non è corretto desumere che, al fine di beneficiare della riduzione tributaria, gli scarti e i sovvalli debbano necessariamente derivare dal trattamento di rifiuti raccolti in modo differenziato. Se si può condividere l’assunto che la raccolta differenziata agevola il processo di selezione, riciclaggio e compostaggio, giacché la separazione delle frazioni suscettibili di recupero e riciclaggio avviene in una fase collocata “a monte” del trattamento negli impianti, nondimeno, come in effetti il giudice a quo motiva in modo che appare sufficiente e non implausibile, né la lettera, né la ratio dell’art. 3, comma 40, della legge n. 549 del 1995 consentono di ritenere che il legislatore statale abbia voluto escludere dall’agevolazione tributaria i rifiuti raccolti in modo indifferenziato. Per concludere diversamente, si dovrebbe affermare che dal trattamento dei rifiuti indifferenziati non possono materialmente derivare residui non riutilizzabili, sotto forma di scarti e sovvalli, ma questa conclusione, che la Regione fa sostanzialmente propria, non è sorretta da alcuna evidenza.
L’imposizione di aliquote differenziate da Regione a Regione, infatti, vanificherebbe la tutela uniforme dell’ambiente (di competenza esclusiva statale) che lo Stato intende assicurare sull’intero territorio nazionale con la previsione di incentivi fiscali ai processi di riciclaggio e recupero dei rifiuti, in modo da premiare il deposito in discarica di ciò che residua, non più riutilizzabile, da tali processi.