La Regione in conseguenza della sentenza del Consiglio di Stato 2018/2279 che così recita:
“La stessa Direttiva UE, quindi, non riconosce il potere di valutazione “caso per caso” ad enti e/o organizzazioni interne allo Stato, ma solo allo Stato medesimo, posto che la predetta valutazione non può che intervenire, ragionevolmente, se non con riferimento all’intero territorio di uno Stato membro. […] D’altra parte, la previsione della competenza statale in materia di declassificazione “caso per caso” del rifiuto appare del tutto coerente, oltre che con la citata Direttiva UE, anche con l’art. 117, comma secondo, lett. s) della Costituzione che, come è noto, attribuisce alla potestà legislativa esclusiva (e, dunque, anche alla potestà regolamentare statale), la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.” ,
ha sospeso “in via del tutto cautelativa, l’applicazione delle delibera di Giunta regionale n. 120 del 7 febbraio 2018, recante “Primi indirizzi operativi per la definizione di criteri per la cessazione di qualifica di rifiuto “caso per caso”, ai sensi dell’art. 184-ter, comma 2, del d.lgs 152/2006 e s.m.i.”.
Qui la DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 379 del 26 marzo 2018 qui
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