La responsabilità dei soggetti che intervengono nella gestione dei rifiuti si estende anche a quella dei soggetti che gestiscono tali rifiuti prima o dopo il proprio intervento, e ciò ai sensi dell’articolo 178, Dlgs 152/2006. Pertanto, ad esempio, il destinatario dei rifiuti è tenuto a controllare la conformità dei rifiuti a quanto dichiarato nel formulario e/o a controllare che il trasportatore sia in possesso di regolare iscrizione all’Albo nazionale.
In mancanza di tali verifiche, il soggetto risponde sia a titolo personale (contravvenzione) sia a titolo di concorso nel reato poiché tale mancato controllo costituisce indizio della volontà di violare la norma o della consapevolezza di contribuire alla violazione della norma da parte di terzi.
Qui la sentenza Cassazione Penale 2012 13363
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