La competenza del Sindaco, pacificamente stabilita dalla disciplina “speciale” in materia di rifiuti (prima l’articolo 14 del d. Lgs 22/1997, ora l’articolo 192 del d. Lgs 152/2006), secondo il CdS non sarebbe stata scalfita neanche “medio tempore” dall’articolo 107 del d. Lgs 267/2000 (“TU Enti locali”, entrato in vigore il 13 ottobre 2000) che, a livello generale, ha trasferito ai dirigenti le competenze sugli atti di gestione e sui provvedimenti amministrativi del Sindaco.
In applicazione del principio di specialità (che prevale sul principio di successione cronologica delle norme), il CdS ha così deciso di annullare un’ordinanza, emanata nel 2005 da un dirigente di un Comune della Basilicata, per la rimozione di rifiuti abbandonati lungo l’autostrada.
La sentenza può essere scaricata qui CdS 2017 4230
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