L’accertamento della presenza in discarica di rifiuti di tipologia maggiormente inquinante rispetto a quella per la quale la discarica è stata autorizzata è di per sé sufficiente a configurare un danno ambientale.
Ciò che rileva ai fini della configurabilità del “danno ambientale” ai sensi del Dlgs 152/2006 non è il livello di inquinamento in senso assoluto, secondo la Corte di Cassazione (sentenza 36818/2011), ma l’incremento dell’inquinamento rispetto alle condizioni originarie del terreno, che certamente si verifica nel caso di conferimento di rifiuti maggiormente inquinanti di quelli che la discarica è legittimata ad accogliere.
Il gestore di una discarica, ricorda inoltre la Cassazione, è obbligato a effettuare “con tutti i mezzi idonei” le opportune verifiche autonome della conformità dei rifiuti in ingresso ai criteri di ammissibilità in discarica; compito non assolvibile attraverso il mero “controllo visivo” del carico.
qui la sentenza Cassazione Penale 2011 36818
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