• rifiuti urbani, trattamento meccanico

     

     

    Secondo i Giudici del TAR che sono stati chiamati a decidere in merito alla controversia incentra sulla questione relativa alla riconducibilità del c.d. “residuo secco” , trattato mediante operazioni di cernita e compattazione meccanica, alla categoria del rifiuto speciale identificabile con il codice CER 19.12.12., occorre far riferimento alle seguenti questioni:

    a. La definizione di “trattamento” è … rinvenibile nell’ambito del d.lgs. n. 152/2006 recante “Norme in materia ambientale (Codice dell’ambiente)”, il cui art. 183, rubricato “definizioni”, al comma 1 lett. s) definisce “trattamento” tutte le “operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento”. Il concetto di trattamento è altresì specificato all’art. 1, lett. h) del d.lgs. n. 36/2003 di attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, in base al quale per “trattamento” devono intendersi “i processi fisici, termici, chimici o biologici, incluse le operazioni di cernita, che modificano le caratteristiche dei rifiuti, allo scopo di ridurne il volume o la natura pericolosa, di facilitarne il trasporto, di agevolare il recupero o di favorirne lo smaltimento in condizioni di sicurezza”.

    b. Ne deriva che ben possa integrare un “trattamento” rilevante ai fini della riqualificazione dei rifiuti sub specie CER 19.12.12 ogni operazione di cernita meccanizzata, (anche) anteriore e prodromica al recupero dei rifiuti, ed altresì ogni processo fisico finalizzato a ridurre il volume della materia stoccata, agevolarne il recupero e facilitarne il trasporto, purché anche tali operazioni e processi vengano svolti meccanicamente.

     

    Nel caso in esame i Giudici rilevano che:

    a. l’avvio a recupero energetico del residuo secco inizi con la selezione del rifiuto, che entra nel Centro con un determinato codice CER (20.03.01, “rifiuto urbano indifferenziato”), previa apertura dei singoli sacchetti con pinza meccanica e successiva cernita manuale da parte dell’operatore. A tale prima fase segue lo smistamento di rifiuti ingombranti e/o pericolosi (dispositivi elettronici, pneumatici, vernici, batterie auto, etc.) ovvero di altro materiale riciclabile (legno, ferro, plastica dura, etc.) impropriamente conferito; tali rifiuti vengono avviati alle rispettive aree di stoccaggio e quindi riciclati e/o avviati all’impianto di destinazione secondo normativa. Il materiale così ulteriormente ottenuto viene poi trasportato su apposito nastro attraverso una tramoggia fino alla camera di compattazione sottostante, ove per mezzo di una pressa meccanica ne viene ridotta la volumetria di oltre otto volte. Il procedimento prosegue con la raccolta del percolato risultante dalla compattazione, il quale viene avviato a smaltimento in discarica, mentre il materiale compresso viene destinato alla fase di reggettazione (rilegatura con fascette metalliche) e trasferito, sotto forma di balle di rifiuti, ad appositi camion che ne curano il trasporto verso l’impianto di recupero. Dall’esame del procedimento in parola, appare evidente come lo stesso possa essere considerato un “trattamento meccanico” rilevante ai fini della riqualificazione del rifiuto urbano in entrata in “rifiuto speciale non pericoloso” in uscita.

    b. tale trattamento consente di ottenere una tipologia di rifiuto sensibilmente diversa rispetto a quella cui appartiene il residuo secco in entrata sotto plurimi profili. Segnatamente il rifiuto in uscita costituisce un “novum” sia per composizione, venendo depurato da rifiuti ingombranti e/o pericolosi, nonché da materiale organico secco e da altri materiali riciclabili impropriamente conferiti, sia per volumetria, risultando il suo volume ridotto fino ad otto volte, sia per caratteristiche fisiche, esitando il sopradescritto trattamento nel confezionamento di balle di rifiuti compatte di natura secca reggettate con fascette metalliche, sia per caratteristiche chimiche, a seguito di spurgo e relativo smaltimento del percolato risultante dalla compattazione, sia per potere calorifico, tale da renderlo – solo a seguito del suddetto trattamento – idoneo al recupero mediante produzione di combustibile solido secondario.

     

    I Giudici contestano i rilievi delle Amministrazioni resistenti secondo cui “non sarebbe ravvisabile nelle descritte operazioni un trattamento idoneo a riqualificare il residuo secco trattato e stoccato in materiale codificabile con CER 191212, sulla scorta dell’asserzione che sul residuo secco non verrebbe compiuta alcuna operazione di stabilizzazione né di trito – vagliatura.” e così scrivono:

    a. si rileva come la legge n. 221/2015 recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”, abbia introdotto all’art.48, rubricato “rifiuti ammessi in discarica”, una disposizione che modifica l’articolo 7 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, affidando all’ Istituto Superiore per la prevenzione e ricerca ambientale (ISPRA) il compito di individuare i criteri tecnici da applicare, nei soli casi di conferimento del rifiuto in discarica, per stabilire quando il trattamento non è necessario. Dal documento ISPRA “Criteri tecnici per stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento dei rifiuti in discarica ai sensi dell’art. 48 della L. 28 dicembre 2015 n. 221” (pubblicato sul sito internet dell’Istituto in data 7 dicembre 2016) emerge che il procedimento di stabilizzazione, nonché la trito-vagliatura sono previsti in relazione ai soli “residui della lavorazione del rifiuto indifferenziato” destinati al conferimento in discarica, vale a dire allo smaltimento, e non vale invece per la destinazione a recupero, che rileva nel caso di specie ….. il sistema di raccolta c.d. “porta a porta spinto” effettuato dal 2016 nel Comune di ….. ha raggiunto livelli tali da escludere che il rifiuto “secco residuo” raccolto sul territorio comunale, possa essere assimilato tout court ad un “tradizionale” rifiuto indifferenziato raccolto con sistemi “stradali”, ma posso legittimamente essere classificabile come frazione di rifiuto “differenziato residuale”, scevro da rilevanti componenti organiche sia secche che umide e, più in generale, da componenti fisiche e biologiche foriere di emissioni odorigene e chimiche insalubri. Tale rifiuto secco subisce, presso il centro di proprietà comunale un “trattamento meccanico”, nonché manuale, prodromico alla destinazione a “recupero energetico”.

    b. In questa ottica, poco persuasivo appare il richiamo alla sentenza del Consiglio di Stato n. Consiglio di Stato 5242/2014, ove si precisa che “la mancata stabilizzazione della frazione umida trito-vagliata rende inefficace il trattamento e non consente di soddisfare le esigenze di tutela ambientale richieste dal dettato comunitario e nazionale, generando un flusso di rifiuti con caratteristiche chimico – fisiche e biologiche che, per carico organico ed emissioni odorigene, risulta egualmente, se non più problematico, dal punto di vista gestionale e di trasporto, rispetto al rifiuto urbano indifferenziato”, essendo tale pronuncia riferita ad un materiale stoccabile – del tutto diverso dal “residuo secco” in entrata nel centro di santa Margherita Ligure – comprensivo di una frazione umida nonché destinato allo smaltimento, e non al recupero.

     

    Qui la sentenza TAR Liguria 2019 970

     

     

     

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