• rifiuto: definizione

     

     

    Secondo i Giudici:

    … in tema di gestione dei rifiuti, ove i residui della produzione industriale siano ab origine classificati da chi li produce come rifiuti, gli stessi devono ritenersi sottratti alla normativa derogatoria prevista per i sottoprodotti, in quanto la classificazione operata dal produttore esprime quella volontà di disfarsi degli stessi idonea a qualificarli come “rifiuti” in base all’art. 183, comma primo, lett. a) del citato D.Lgs. … Peraltro, la natura di sottoprodotto sarebbe stata agevolmente documentata anche e soprattutto sotto il profilo prettamente tecnico, involgendo, come è noto, le caratteristiche del ciclo di produzione, il successivo reimpiego, eventuali successivi trattamenti, la presenza di caratteristiche atte a soddisfare, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e l’assenza di impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana. Ma di tale documentazione non vi è traccia nel ricorso e, prima ancora, nei dati probatori acquisiti nel corso dell’istruttoria dibattimentale. Né, ovviamente, ciò è desumibile dai DMT, pure allegati al ricorso ma in maniera non ordinata, in quanto, non solo non è stata accertata la corrispondenza dei detti documenti al materiale rinvenuto presso l’azienda, ma, ovviamente, essi non danno conto dei requisiti ora indicati, richiesti per la qualificazione di una sostanza come sottoprodotto.

     

    Qui la sentenza Cassazione penale 2020 1583

     

     

     

     

     

     

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