Secondo i Giudici del TAR
La misura imposta con specifico riferimento al divieto di stazionamento degli avventori del locale negli spazi esterni appare, infatti, esulare dal potere del Comune e risulta, dunque, essere irrazionale nella parte in cui trasferisce sulla ricorrente oneri che graverebbero sull’amministrazione locale. Fermo restando, infatti, che il divieto in parola è implicito nel fatto che la ricorrente non ha alcuna autorizzazione all’uso del plateatico, il controllo sul fatto che ciò non avvenga abusivamente rientra nella competenza del Comune. Pertanto, al gestore non può essere imposto di vigilare su un uso degli spazi esterni autonomamente fatto dagli avventori. In sostanza, alla ricorrente è incontestatamente precluso di servire i propri clienti all’esterno o favorire il consumo di quanto somministrato all’interno del locale con la predisposizione di sedute e tavoli, ma sul rispetto di ciò deve vigilare il Comune.
Qui la sentenza TAR Brescia 2017 1255
If you enjoyed this article please consider sharing it!
Studio Associato Prof. Laricchiuta , Prof.ssa Lopane
70122 BARI (BA)
info@laricchiuta.it