La valutazione del rumore residuo ai fini del calcolo del livello differenziale, va effettuato contestualmente ?
Il TAR Lombardia ha così disposto:
La circostanza che i rilievi fonometrici siano stati effettuati in due giornate differenti non è, di per sè, sintomo di inattendibilità dell’accertamento eseguito. Invero il punto 12 dell’allegato A al DM del 16 marzo 1998 prevede che il rumore residuo debba essere misurato con le identiche modalità impiegate per la misura del rumore ambientale e non deve contenere eventi sonori atipici. La disposizione non prevede che la misurazione debba avvenire nella medesima giornata, richiedendosi piuttosto una identica strumentazione, ovvero una stessa impostazione dei parametri e del punto di misurazione.
qui la sentenza TAR Lombardia 2150 2020
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