La Corte di cassazione ha ritenuto che si configura il reato di cui all’art. 137 del d. Lgs 152 del 2006, come modificato dalla legge n. 36 del 2010 esclusivamente nel caso in cui lo scarico avente ad oggetto acque reflue industriali riguarda una o più sostanze indicate nella tabella 5 dell’allegato 5 alla parte terza, con superamento dei valori limite indicati nella tabella 3, per cui medesime condotte relative ad altre sostanze non costituiscono più reato e rientrano nelle ipotesi di cui all’art. 133, comma primo, del d. Lgs. 152 del 2006, il quale, salvo che il fatto costituisca reato, punisce con la sanzione amministrativa lo scarico di materie estranee alla tabella 5 con superamento dei limiti indicati nelle tabelle dell’allegato 5 …
In materia di tutela delle acque dall’inquinamento lo scarico da depuratore non ha propria differente caratteristica rispetto a quella dei reflui convogliati; ne deriva che gli impianti che depurano scarichi da pubblica fognatura, ove non siano prevalentemente formati da scarichi dì acque reflue industriali, devono essere ritenuti a natura mista, ed i relativi reflui vanno qualificati come scarichi di acque urbane
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