Secondo i Giudici:
….. è stato reiteratamente affermato da questa Corte che le indicazioni sulle metodiche di prelievo e campionamento del refluo, contenute nell’Allegato 5 alla Parte II^ del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nello specificare che la metodica normale è quella del campionamento medio non stabiliscono un criterio legale di valutazione della prova, in quanto è consentito all’organo di controllo procedere con modalità diverse di campionamento, anche istantaneo, qualora ciò sia giustificato da particolari esigenze, costituite dal tipo di scarico o dal tipo di accertamento (Sez. 3, n. 16054 del 16/03/2011 – dep. 21/04/2011, Catabbi, Rv. 250309)
… i giudici distrettuali abbiano correttamente giustificato sia le modalità del prelievo delle acque che ancorchè istantaneo, è stato ritenuto ugualmente affidabile, oltre che reso necessario dall’irrespirabilità dell’aria all’interno delle abitazioni in conseguenza dello scarico, rispetto a quello medio ponderale, in quanto articolatosi in ben quattro distinti prelievi effettuati in momenti diversi, sia il punto di prelievo, costituito da un diverso pozzetto rispetto al punto cd. di prelievo “fiscale” indicato dalla difesa, nel quale effettivamente avveniva lo scarico dei reflui e comunque collegato a quello fiscale da una tubatura, fatto questo reso incontestabile dalla prova di tracciamento mediante liquido colorante e dalla circostanza che al momento della campionatura era in atto solo lo scarico di reflui effettuato dalla Idrocarburi Adriatica provenienti da detto tubo, sia l’errore materiale eseguito nell’indicare la data e l’identificazione del numero di verbale del secondo prelievo. La sentenza impugnata ha altresì puntualmente esaminato l’eccezione difensiva secondo cui la società avrebbe effettuato svariate analisi delle acque di propria iniziativa, senza che da nessuna di esse risultasse il superamento dei limiti prescritti, reputandone l’irrilevanza in concreto …
… la natura di reato di pericolo della contravvenzione di cui all’art. 137 d.lgs. 152/2006, volta a prevenire il rischio di un’offesa all’ambiente da parte dell’esercente un’attività autorizzata, prescinde dalla valutazione del giudice sulla gravità, entità e ripetitività della condotta al fine di valutarne l’offensività in concreto, essendo anche un solo scarico, pur se episodico, idoneo a ledere il bene giuridico protetto (Sez. 3, n. 21463 del 10/02/2015 – dep. 22/05/2015, Saibene e altro, Rv. 26375001)
Qui la sentenza Cassazione penale 2018 56670