Gli scarti e sovvalli prodotti dai processi di selezione meccanica dei rifiuti urbani non differenziati in impianti di pretrattamento (operazioni R12 o D13) sono qualificati come rifiuti urbani (codice CER 19 12 12). La Dgr 6 aprile 2017, n. 445 (in vigore dal 9 maggio) precisa che tale qualifica si riferisce agli scarti e sovvalli da pretrattamento di rifiuti urbani destinati allo smaltimento ma anche a quelli destinati a recupero. Gli scarti e sovvalli in questione, qualificati come urbani devono quindi essere gestiti nel rispetto della pianificazione regionale e del principio di “autosufficienza e prossimità” ex articolo 182bis del d. Lgs 152/2006.
Viene altresì confermato il divieto di smaltire negli impianti regionali scarti e sovvalli da operazioni di trattamento preliminare di rifiuti urbani non differenziati prodotti fuori dal Veneto, salvi diversi accordi con le altre Regioni. I Gestori degli impianti regionali di recupero energetico (operazione R1, ai sensi dell’allegato C alla Parte IV del d. Lgs 152/2006) devono informare Regione, Provincia e Consiglio di bacino dell’intenzione di trattare scarti e sovvalli da operazioni di recupero preliminare di rifiuti urbani prodotti fuori dal Veneto. In allegato A alla delibera regionale sono dettate inoltre indicazioni per il settore degli impianti di trattamento del rifiuto urbano non differenziato per la produzione di combustibile solido secondario (CSS).
Dgr Veneto 6 aprile 2017, n 445
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