Il Consiglio di Stato chiama la Corte di Giustizia UE ad esprimersi in merito alla definizione di “presenza di sostanze pericolose”.
Nel mentre questo è l’orientamento del Consiglio di Stato che cambierà molte procedure per il rilascio delle Autorizzazioni Integrata Ambientale: “la soglia di tutela garantita dall’applicazione della disciplina, non può pertanto essere sostanzialmente elusa dall’applicazione di un sistema di gestione che consenta il monitoraggio ed il controllo delle quantità di sostanze pericolose effettivamente presenti nello stabilimento, finalizzato a garantire in ogni momento il non superamento dei quantitativi limite di assoggettabilità previsti, finendosi altrimenti per non prendere mai in considerazione quei quantitativi di sostanze pericolose che, solo in termini di previsione, potranno essere presenti nello stabilimento; c) al fine di individuare la “presenza … prevista … di sostanze pericolose nello stabilimento” è corretto prendere a riferimento quanto stimato nei provvedimenti che abilitano i gestori ad esercire l’impianto, quale l’autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.), che, nell’attestare ufficialmente la capacità dell’impianto stesso, stabilisce, inter alia, i quantitativi massimi di sostanze pericolose che lo stabilimento è abilitato a ricevere e a trattare; del resto, la previsione di limiti massimi da parte dell’A.I.A. (e dei corrispondenti livelli di emissione)”.
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