• singolo superamento parametri, inquinamento ambientale e getto di cose pericolose

    Il superamento di alcuni limiti di legge durante un unico accertamento non prova l’astratta configurabilità del reato di inquinamento ambientale ex articolo 452-bis, Codice penale che legittima il sequestro.
    La Cassazione ha precisato che il verificato superamento, nella sola circostanza in cui è stato compiuto l’accertamento tecnico, di vari parametri fissati in sede di tutela ambientale non può automaticamente configurare, ancorché prima facie, il pregiudizio ambientale di cui alla fattispecie dell’articolo 452-bis, Codice penale, in relazione al recettore (un fiume) nel quale vi è scarico ed immissione. Non esiste dunque il “fumus commissi delicti” presupposto del sequestro preventivo in quanto tanto il Giudice per le indagini preliminari quanto il Tribunale del riesame, “hanno escluso che la situazione rappresentata potesse configurare il reato contestato, difettando la prova del pregiudizio alla vivibilità dei più e della negativa incisione del depuratore nella vita delle persone”.

     

    Secondo i Giudici:

    • In particolare, proprio in ragione della lettura giurisprudenziale (secondo cui il delitto di inquinamento ambientale, di cui all’art. 452-bis cod. pen., è reato di danno, integrato da un evento di danneggiamento che, nel caso del “deterioramento”, consiste in una riduzione della cosa che ne costituisce oggetto in uno stato tale da diminuirne in modo apprezzabile il valore o da impedirne anche parzialmente l’uso, ovvero da rendere necessaria, per il ripristino, una attività non agevole, mentre, nel caso della “compromissione”, consiste in uno squilibrio funzionale che attiene alla relazione del bene aggredito con l’uomo e ai bisogni o interessi che il bene medesimo deve soddisfare, v. Sez. 3, n. 15865 del 31/01/2017, Rizzo, Rv. 269489; cfr. altresì Sez. 3, n. 55510 del 19/09/2017, Di Giovanni e atro, non mass.), è stato escluso che il verificato superamento, nella sola circostanza in cui è stato compiuto l’accertamento tecnico, di vari parametri fissati in sede di tutela ambientale possa automaticamente configurare, ancorché prima facie, il pregiudizio ambientale di cui alla fattispecie (“chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna”), in relazione al recettore nel quale vi è scarico ed immissione dal mattatoio gestito dalla società e quindi dagli odierni indagati. 
      Laddove lo stesso ricorrente si è limitato a contestare che il provvedimento sia sconfinato nel merito (ma in realtà esso si è limitato, allo stato, a negare la stessa astratta configurabilità del reato in ragione delle allegazioni del ricorrente), e ha dato invece conto del notorio inquinamento del fiume Pescara e del litorale marino della città abruzzese.
    • Parimenti, quanto all’ipotizzata contravvenzione di cui all’art. 674 cod. pen., è stato recentemente affermato che ai fini della configurabilità del reato di getto pericoloso di cose non si richiede che la condotta contestata abbia cagionato un effettivo nocumento, essendo sufficiente che essa sia idonea ad offendere, imbrattare o molestare le persone, né tale attitudine deve essere necessariamente accertata mediante perizia, potendo il giudice, secondo le regole generali, fondare il proprio convincimento su elementi probatori di diversa natura, quali, in particolare, le dichiarazioni testimoniali di coloro che siano in grado di riferire caratteristiche ed effetti delle immissioni, quando tali dichiarazioni non si risolvano nell’espressione di valutazioni meramente soggettive o di giudizi di natura tecnica, ma si limitino a riferire quanto oggettivamente percepito dai dichiaranti medesimi (Sez. 3, n. 971 del 11/12/2014, dep. 2015, Ventura, Rv. 261794).

    Qui la sentenza Cassazione penale 2018 5834

Comments are closed.