Secondo i Giudici del CdS
Allo stesso modo, non può sottacersi la valenza di principio da riconoscersi all’articolo 6, comma 1, lettera b) della l. 7 agosto 1990, n. 241, secondo cui il responsabile del procedimento “può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali”.
La disposizione in esame (la quale generalizza le ragioni del c.d. ‘soccorso istruttorio’ in tutte le attività procedimentalizzate) onera evidentemente il responsabile dell’istruttoria del compito di richiedere l’integrazione della documentazione che risulti, sì, incompleta, ma per la quale emerga altresì con chiarezza l’agevole possibilità di procedere al suo perfezionamento.
Qui la sentenza CdS 2016 4874
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