Il Tar Sicilia ha stigmatizzato la perdurante di proroga dello stato di emergenza rifiuti nella Regione Sicilia.
Ha così annullato una serie di ordinanze adottate dal Presidente della Regione siciliana ai sensi dell’articolo 191 d. Lgs 152/2006; il Tar ha rilevato la mancanza del presupposto che “non si possa altrimenti provvedere”, richiesto dal medesimo articolo 191 per l’adozione (e la reitera) dei provvedimenti emergenziali ivi disciplinati.
Secondo i Giudici del TAR:
…. Il citato art. 191 del d. lgs. 152/2006 è uno degli strumenti del c.d. diritto amministrativo dell’emergenza, con il quale si prevedono competenze e provvedimenti straordinari, tali da doppiare e superare quelli ordinari, per superare situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente.
L’esegesi delle disposizioni relative agli strumenti della c.d. amministrazione dell’emergenza, necessari a fronteggiare situazioni eccezionali, va condotta nella costante consapevolezza che tali strumenti scontano il rischio elevato di frizione con il principio di legalità dell’azione amministrativa.
In particolare, le ordinanze di necessità ed urgenza sono provvedimenti che, ricorrendo la duplice condizione della necessità e dell’urgenza, rispettano il principio di legalità nella sua accezione formale, essendo dotati di base legale (si veda ad esempio l’art. 54 del T.U.E.L., o l’art. 191 in esame), ma non anche (o non sempre) dal punto di vista sostanziale, in quanto derogano al principio di tipicità degli atti amministrativi, dal momento che il loro contenuto può non essere predeterminato dalla legge (proprio in considerazione del fatto che l’esercizio di tali poteri deve fronteggiare situazioni di emergenza, in quanto tali non predeterminabili).
Per conciliare questo tipo di previsioni con i princìpi, la giurisprudenza costituzionale ha fissato nel tempo alcuni rigorosi limiti all’esercizio dei poteri ordinanza extra ordinem: rispetto delle riserve di legge fissate dalla Carta costituzionale e dei principi dell’ordinamento generale, necessità di una adeguata motivazione e di efficace pubblicazione, efficacia limitata nel tempo (Corte cost., n. 8/1956; n. 26/1961; n. 4/1977; 127/1995).
La sentenza n. 127 del 1995, nel sottolineare come il potere straordinario, in quanto potere amministrativo, debba soggiacere ai limiti propri di questo (fra i quali il principio di proporzionalità), pone una relazione fra proporzionalità e tipicità, nel senso che l’assenza di tipicità è compensata e bilanciata dal rapporto di proporzionalità esistente fra intensità dell’esigenza emergenziale e contenuto dispositivo della misura provvedimentale.
Il problema principale è quello della c.d. “falsa emergenza”, vale a dire quello dell’abuso (in quanto diversa è la funzione del tipo) delle ordinanze di necessità ed urgenza, utilizzate per fare fronte – con strumenti derogatori nella forma e nella sostanza – a situazioni per le quali l’ordinamento prevede invece degli strumenti provvedimentali ordinari, che non sono stati attivati, o che non lo sono stati con la necessaria ed ordinaria diligenza. …
Qui la sentenza TAR Palermo 2018 252