Secondo i Giudici:
La doglianza è infondata posto che la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di precisare che, in tema di responsabilità per incidente sul lavoro derivante dall’omissione di condotte dovute in forza di una posizione di garanzia, non si ha violazione del principio di correlazione tra accusa contestata e sentenza quando, fermo restando il fatto storico addebitato, consistente nell’omissione di un comportamento dovuto, in sentenza sia stata individuata una diversa fonte (normativa, regolamentare o pattizia) dell’obbligo gravante sull’imputato (Sez. 4, n. 10773 del 28/06/2000, Masci, Rv. 217624). Ciò in quanto non è ravvisabile alcuna immutazione degli elementi di fatto nel caso in cui il giudice, essendo comunque prospettato nell’ imputazione l’obbligo di impedire l’evento, individui per la prima volta in sentenza la fonte dello stesso o lo faccia scaturire da una
fonte diversa da quella originariamente prospettata poiché la ragione di imputazione dell’obbligo non è parte del fatto, inteso come accadimento storico che si inquadra nella ipotesi astratta contemplata dalla norma incriminatrice e tale da assumere valenza descrittiva del fatto.
Qui la sentenza Cassazione penale 2018 50019
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