Secondo le Questions & Answers – Directive 2012/18/EC – Seveso III edite nel mese di marzo 2016
Quesito: Come dovrebbe essere trattato il suolo contaminato?
Risposta: La Nota 5 dell’allegato I stabilisce che “nel caso di sostanze pericolose che non sono comprese nel regolamento (CE) n. 1272/20085, compresi i rifiuti, (…) che presentano o possono presentare (…) proprietà analoghe per quanto riguarda la possibilità di incidenti rilevanti, sono provvisoriamente assimilate alla categoria o alla sostanza pericolosa specificata più simile che ricade nell’ambito di applicazione della presente direttiva”.
Pertanto, dove il suolo contaminato è conservato o trattato in un sito, esso dovrebbe essere trattato sulla base delle sue proprietà come una miscela. Tuttavia il suolo contaminato che fa parte del terreno non porta uno stabilimento ad essere soggetto alla direttiva. Se la classificazione non può essere effettuata con questa procedura (cioè il Regolamento cui si fa riferimento nella nota 5 dell’allegato I) possono essere usate altre rilevanti fonti di informazione, per esempio le informazioni relative all’origine dei rifiuti, l’esperienza pratica, le prove effettuate, la classificazione per il trasporto o la classificazione secondo la
legislazione europea sui rifiuti.
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Studio Associato Prof. Laricchiuta , Prof.ssa Lopane
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