Il TAR Bari si è espresso: Ritenuto, nondimeno, che l’ordinanza-OMISSIS-/2020, adottata in data 27.10.2020, abbia in ogni caso perso efficacia a seguito dell’entrata in vigore del DPCM del 3.11.2020, siccome l’art. 3 del D.L 19/2020 (richiamato, peraltro espressamente nell’ordinanza regionale impugnata) è inequivoco nel limitare l’efficacia delle misure regionali -più restrittive rispetto alle misure statali di contenimento del rischio epidemiologico- fino al momento dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2, comma 1 D.L. 19/2020
Il TAR ha quindi dichiarato improcedibile la richiesta di sospensione del provvedimento.
qui l’Ordinanza TAR Bari 2020 707
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