Se il contribuente fornisce piena prova sulle aree su cui si formano rifiuti speciali e sul modo in cui provvede allo smaltimento diretto, il Comune deve applicare l’esonero pieno della tassa rifiuti.
La Corte di Cassazione civile nella sentenza 28 aprile 2017, n. 10548, ha confermato la sentenza di merito con cui il Giudice ha riconosciuto a un’impresa toscana la detassazione totale ai fini della tassa rifiuti per le superfici dove si formavano rifiuti speciali, nonostante il regolamento comunale prevedesse per la categoria di attività (cantieristica e rimessaggio imbarcazioni) la riduzione forfettaria del 30%.
Per i Giudici l’articolo 62, comma 3 d. Lgs 507/1993 prevede la possibilità di assoggettare determinate attività produttive a riduzione della tassa rifiuti, ma se non c’è il regolamento comunale, la detassazione è totale.
Nel caso di specie è vero che il regolamento del Comune prevede la detassazione forfettaria ma solo nel caso in cui “risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali”. Nel caso di specie il contribuente ha pienamente provato in quali aree si formano i rifiuti speciali e in quale modo provvede allo smaltimento diretto, per cui ha diritto all’esonero pieno (si veda anche l’articolo 1, comma 649, legge 147/2013 sulla Tari).
If you enjoyed this article please consider sharing it!
Studio Associato Prof. Laricchiuta , Prof.ssa Lopane
70122 BARI (BA)
info@laricchiuta.it