E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 del 7 agosto 2017, il Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, recante “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164”
Per «terre e rocce da scavo», come precisato all’art. 2, comma 1, lett. c) si intende “il suolo escavato derivante da attività finalizzate alla realizzazione di un’opera, tra le quali: scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee); perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento; opere infrastrutturali (gallerie, strade); rimozione e livellamento di opere in terra. Le terre e rocce da scavo possono contenere anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato, purché le terre e rocce contenenti tali materiali non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la specifica destinazione d’uso”.
Il decreto – che abroga il decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela e del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161 – ha come obiettivo quello di definire un testo unico di riferimento, conforme alla direttiva comunitaria 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, in grado di raccogliere tutte le disposizioni normative in materia di terre e rocce da scavo, con particolare riferimento:
a) alla gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti provenienti da cantieri di piccole dimensioni, di grandi dimensioni e di grandi dimensioni non assoggettati a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o a Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), compresi quelli finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture (art. 4);
b) alla disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti (art. 5);
c) all’utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti;
d) alla gestione delle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica (art. 12).
Il regolamento non si applica:
– alle ipotesi disciplinate dall’articolo 109 (Immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte) del D.Lgs. n. 152/2006;
– ai rifiuti provenienti direttamente dall’esecuzione di interventi di demolizione di edifici o di altri manufatti preesistenti, la cui gestione è disciplinata ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 (art. 3).
Le novità principali riguardano:
– semplificazione delle procedure per l’utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo prodotte durante la realizzazione di opere sottoposte a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA);
– procedura semplificata per apportare modifiche sostanziali al piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo, con la possibilità di prorogare di un anno la durata del piano per i grandi cantieri (artt. 9, 14, 15, 16 e 17; Allegato 5 e 8);
– esclusione dei “residui della lavorazione dei materiali lapidei” dalla nozione di terre e rocce da scavo, questo permetterà di poterli classificare come sottoprodotti in presenza delle condizioni di legge;
– eliminazione dell’obbligo di comunicazione preventiva all’Autorità Competente per le terre e rocce da scavo classificate come sottoprodotti e generate nei grandi cantieri;
– semplificazione degli obblighi previsti per il trasporto fuori dal sito delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti (art. 6 e Allegato 7);
– La possibilità per l’Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente di condurre dei controlli a campione in qualsiasi tipologia di cantiere o “in base a programmi settoriali, per categorie di attività o nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate”;
– Innalzamento del valore della concentrazione di amianto contenuto all’interno delle terre e rocce da scavo da 100 a 1000 mg/kg (art. 4, comma 4);
– Definizione delle condizioni di utilizzo nei siti oggetto di bonifica, con particolare riferimento alle procedure per gli scavi e alla caratterizzazione dei terreni prodotti, con rafforzamento del sistema dei controlli;
– Disciplina del deposito temporaneo di terre e rocce da scavo qualificate come rifiuti (art. 23).
Riepilogando:
La norma puoi scaricarla qui Dpr-13-giugno-2017-n.-120-Rocce-da-scavo