È obbligatoria la confisca dei mezzi di trasporto usati per il traffico illecito di rifiuti di cui all’articolo 260, d. Lgs 152/2006; la Legge 68/2015 ha previsto, in via subordinata, la confisca per equivalente.
La Corte di Cassazione ha confermato come sia sempre obbligatoria la confisca dei mezzi di trasporto utilizzati per il reato di attività organizzate di traffico illecito di rifiuti ex articolo 260, d. Lgs 152/2006. L’introduzione nell’articolo citato, da parte della Legge 68/2015, del comma 4-bis che prevede la confisca obbligatoria delle cose che costituiscono prodotto o profitto del reato, non significa che prima del 2015 (periodo in cui era stato commesso il reato) non vi fosse la confisca obbligatoria degli autoveicoli (fattispecie non specificata dal nuovo comma dell’articolo 260, d. Lgs 152/2006).
Invero, la novella normativa ha previsto la confisca per equivalente, ossia quando il reo fornisce una somma di denaro equivalente al prodotto o profitto del reato in luogo degli stessi.
Qui la sentenza Cassazione penale 2018 2284
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