L’emissione di una misura cautelare connessa al delitto di traffico illecito di rifiuti ex articolo 260 del d. Lgs 152/2006 costituisce elemento sufficiente all’emissione dell’informativa antimafia da parte del Prefetto. Lo ha ribadito il Consiglio di Stato nella sentenza 22 marzo 2017, n. 1315 ricordando che il delitto di cui all’articolo 260 del d. Lgs 152/2006 costituisce elemento in sé bastevole a giustificare l’emissione dell’informativa perché il disvalore sociale e la portata del danno ambientale connesso al traffico illecito di rifiuti rappresentano, già da soli, ragioni sufficienti a far valutare con attenzione i contesti imprenditoriali, nei quali sono rilevati, in quanto oggettivamente esposti al rischio di infiltrazioni di malaffare che hanno caratteristiche e modalità di stampo mafioso. Nel valutare corretto il comportamento del Prefetto, i Giudici ricordano che ai sensi del d. Lgs 159/2011 (articolo 84) da un lato non vi è un automatismo tra l’emissione del provvedimento cautelare in sede penale e l’emissione dell’informativa antimafia ad effetto interdittivo, dall’altro il Prefetto deve necessariamente tenere in conto l’emissione di un provvedimento giurisdizionale tipizzato dal Legislatore come sintomatico dell’infiltrazione mafiosa a fronte di uno dei “delitti spia” tra cui c’è il traffico illecito di rifiuti.
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