• traffico illecito di rifiuti, ripristino ambientale

    La previsione di ripristino ambientale contenuta nell’art. 260, comma 4, si riferisce alla sola eventualità in cui il danno o il pericolo si siano effettivamente verificati e non muta, perciò, la natura del reato, da reato di pericolo presunto a reato di danno, sicché non assume specifico rilievo, ai fini della sussistenza del reato, il carattere pericoloso o non pericoloso dei rifiuti gestiti. Quanto, al requisito dell’abusività dell’attività, esso deve ritenersi integrato sia qualora non vi sia autorizzazione, sia quando vi sia una totale e palese difformità da quanto autorizzato.
    L’ingente quantitativo di rifiuti gestiti può essere desunta, oltre che da misurazioni direttamente effettuate, anche da elementi indiziari quali i risultati di intercettazioni telefoniche, l’entità e le modalità di organizzazione dell’attività di gestione, il numero e le tipologie dei mezzi utilizzati, il numero dei soggetti che partecipano alla gestione stessa. Inoltre, per la configurabilità del reato non è richiesta una pluralità di soggetti agenti, trattandosi di fattispecie monosoggettiva, mentre è richiesta una pluralità di operazioni in continuità temporale, relative ad una o più delle diverse fasi in cui si concretizza ordinariamente la gestione dei rifiuti.
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    Non rientrano tra i presupposti del reato di cui all’art. 260 d.lgs. n. 152 del 2006 né il danno ambientale né la minaccia grave dello stesso danno, atteso che la previsione di ripristino ambientale contenuta nel comma 4 dell’art. 260 d.lgs. n.152/2006, secondo cui il giudice ordina il ripristino dello stato dell’ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all’eliminazione del danno o del pericolo per l’ambiente, si riferisce alla sola eventualità in cui il danno o il pericolo si siano effettivamente verificati e non muta la natura del reato da reato di pericolo presunto a reato di danno. Ne consegue, che perché possa trovare applicazione la disposizione di cui al quarto comma dell’art. 260 d.lgs. n. 152 del 2006 occorre l’accertamento delle conseguenze dannose o pericolose della condotta, da eliminare onde beneficiare della sospensione condizionale della pena, non potendo presumersi l’esistenza di danno o pericolo per l’ambiente solamente per effetto ed in conseguenza della consumazione del reato, tenendo anche conto della circostanza, che i rifiuti accumulati erano costituiti da inerti provenienti da attività di costruzione e demolizione o da terre, come tali non comportanti necessariamente percolazione o rilascio di sostanze pericolose sul terreno.
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