La Corte di Cassazione ribadisce: tutti i trasporti di rifiuti pericolosi senza formulario avvenuti prima del 16 agosto 2011 sono stati depenalizzati a causa di un “vero e proprio vuoto normativo”.
La Corte ha affermato che “in tema di trasporto di rifiuti pericolosi eseguito senza formulario ovvero con formulario recante dati incompleti o inesatti, la disposizione prevista dall’art. 4, comma secondo, D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, che ha differito la parziale depenalizzazione conseguente al D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 alla decorrenza degli obblighi di operatività del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), ha natura di norma innovativa e non interpretativa, e, conseguentemente, non si applica ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore (16 agosto 2011)”.
Qui la sentenza Cassazione penale 2018 1951
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