Devono essere utilizzati prioritariamente i dispositivi di protezione collettiva (D.P.C.) limitando il ricorso a quelli di protezione individuale (D.P.I.) solo nel caso che sia tecnicamente impossibile l’utilizzo di quelli collettivi e nel caso di limitati livelli di rischio o di una breve esposizione allo stesso.
Secondo i Giudici:
I giudici di secondo grado hanno infatti ribadito che il datore di lavoro aveva messo a disposizione dei lavoratori solo dispositivi di protezione che, invece, nel documento di valutazione dei rischi erano previsti in via del tutto residuale (ramponi monta – palo e cintura di sicurezza), ovvero allorquando, in ragione di peculiari situazioni (es. pali posizionati su terreni estremamente impervi), non fosse possibile avvalersi degli altri sistemi (in via gradata autopiattaforma e scale), da utilizzarsi prioritariamente. Nel caso di specie la pianeggiante conformazione dei luoghi avrebbe certamente consentito l’utilizzo dell’autopiattaforma, così scongiurando i rischi di caduta dall’alto correlati alla rottura del palo per effetto delle sollecitazioni derivanti dall’arrampicata del lavoratore, donde l’addebito a titolo di colpa di quanto verificatosi a causa del mancato utilizzo di un mezzo meccanico per portare in quota l’operaio.
Qui la sentenza cassazione penale 2018 2335
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