La controversia riguarda l’opposizione di un comune contrario alla realizzazione di un impianto di gestione rifiuti.
I Giudici del TAR Lombardia così scrivono nella sentenza:
… il Comune non dispone di un potere di veto al riguardo e che gli eventuali dissensi devono trovare composizione nell’ambito della conferenza dei servizi, avente proprio tale precipua funzione di risoluzione dei contrasti in materia di pianificazione territoriale, e rilevando che, in ogni caso, la mancanza del consenso del Comune non è di per sé decisivo in senso ostativo, in considerazione dell’effetto – previsto direttamente dalla legge – di variante urbanistica prodotto dalla conferenza e dall’autorizzazione unica, sì da residuare in capo al Comune un mero obbligo di recepimento (v. Cons. Stato, Sez. V, n. 3109/2018 cit.). … Il pericolo di un ingiustificato sacrificio della competenza comunale non si ravvisa laddove le ragioni di interesse pubblico di cui si fa portatore il Comune siano valutate nella conferenza dei servizi. L’art. 208 in esame è espressione della volontà del legislatore di coordinare in modo armonico l’esercizio dei concorrenti poteri di pianificazione spettanti ai diversi livelli di governo del territorio, dovendo il tutto esercitarsi in ossequio al consolidato indirizzo ermeneutico seguito dalla giurisprudenza costituzionale sulla doverosa leale collaborazione degli enti territoriali nel rispetto delle reciproche prerogative, anche costituzionalmente tutelate (v. Cons. Stato, Sez. IV, n. 4991/2020 cit.). ..
L’Amministrazione procedente può superare il dissenso del Comune imperniato su ragioni di pianificazione urbanistica e quindi l’autorizzazione ex art. 208 del d.lgs. n. 152 del 2006 può costituire variante dello strumento urbanistico, ma a condizione che sia articolato un iter logico-argomentativo in grado di esplicare, puntualmente e in modo esauriente, le motivazioni a fondamento di scelte in contrasto con il parere comunale, da cui emergano cioè le ragioni giustificatrici che, a seguito di un bilanciamento degli opposti interessi, hanno portato a far prevalere le esigenze legate all’insediamento dell’impianto. L’onere di motivazione esaustiva si ricava dalle stesse regole generali del modulo procedimentale della conferenza dei servizi, che prevedono il superamento dei dissensi attraverso una “adeguata” motivazione. La norma di legge infatti àncora ad un preciso e predeterminato parametro di giudizio il contenuto dello sforzo di motivazione, pretendendo che la stessa sia adeguata (v. Cons. Stato, Sez. IV, n. 4991/2020 cit.)….
L’esistenza di tali presupposti deve essere accertata in seno alla conferenza dei servizi e le risultanze dell’istruttoria devono essere riportate nella motivazione finale, non essendo sufficienti generiche formule, quali quelle riportate nell’autorizzazione impugnata, per “superare” il dissenso del Comune.
Ritiene quindi il Collegio che nella fattispecie la Provincia avrebbe dovuto effettuare una valutazione che non potesse prescindere dalle prescrizioni urbanistiche generali e da quelle della pianificazione di zona, in modo che la realizzazione dell’impianto – seppur con effetti temporali limitati – non ignori il territorio di riferimento, o quanto meno ne rechi un’alterazione – rispetto alle scelte programmatorie a suo tempo compiute – che solo significative, e da esplicitare, ragioni di pubblico interesse rendano necessaria nel caso esaminato, escludendosi soluzioni alternative.
qui la sentenza TAR Lombardia 2021 1031