Secondo i Giudici del TAR Veneto:
Il procedimento previsto dalla normativa statale e regionale per l’autorizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, si presenta come un procedimento speciale, con caratteristiche proprie.
Le norme in commento non si limitano a prescrivere una Conferenza di servizi, con un mero richiamo all’art. 14 della legge n. 241/90, ma hanno una portata più ampia, disponendo un peculiare procedimento (nell’ambito del quale la Conferenza di servizi ha meri compiti istruttori), che prevede l’attribuzione alla Provincia della competenza alla decisione finale su ogni aspetto inerente la localizzazione dell’impianto, disponendo, altresì, che l’approvazione del progetto sostituisca “ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza della Regione, della Provincia, del Comune e degli altri enti locali, nonché intese, concerti, nulla osta od assensi, comunque denominati, di altre amministrazioni pubbliche e “costituisca “variante dello strumento urbanistico generale”.
Al riguardo, la disposizione secondo cui l’approvazione del progetto costituisce variante urbanistica è idonea a svolgere effetti in ordine alle competenze sul governo del territorio.
Tale previsione non si limita ad evitare ulteriori sub procedimenti, quali quello inerente all’approvazione di una variante al PRG nella mera ottica di concentrazione procedimentale, bensì si pone come norma che consente alla determinazione assunta in sede finale dalla Provincia di incidere direttamente sullo strumento urbanistico generale, ai fini della localizzazione dell’impianto.
In sostanza, tale norma consente che la Provincia competente possa, all’esito della Conferenza di servizi, decidere anche in ordine alla variazione del PRG, fatta salva la necessità di motivare sul punto, in ossequio al principio generale dell’obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo.
La sentenza puoi scaricarla qui TAR Veneto 2017 549