Così la sentenza dei Giudici della Corte di Cassazione
La giurisprudenza di legittimità ha già precisato che, in tema di gestione dei rifiuti, risponde del reato previsto dall’art. 29-quattuordecies d.lgs. n. 152 del 2006, il titolare dell’autorizzazione integrata ambientale che viola le prescrizioni imposte dal provvedimento, anche quando queste si riferiscono ad obblighi di segnalazione nelle zone di stoccaggio, non potendo in alcun caso l’inosservanza di esse ritenersi circoscritta nell’ambito delle mere irregolarità amministrative, in quanto la valutazione della offensività della condotta è stata già preventivamente effettuata dal legislatore (cfr. Sez. 3, n. 4346 del 17/12/2013, dep. 2014, Roda, Rv. 259247-01).
In particolare, si è ritenuta corretta l’affermazione della sussistenza del reato per l’inadeguatezza della etichettatura limitata alla sola zona di stoccaggio e non apposta anche ai «singoli serbatoi e ciò in quanto detta etichettatura è funzionale alla corretta informazione sulla natura e tipologia del rifiuto a tutti i soggetti che entravano a contatto con i rifiuti, anche se estranei al reparto: altri dipendenti, gli stessi controllori o, addirittura, soggetti estranei» (così ancora Sez. 3, n. 4346 del 2014, cit., in motivazione).
Inoltre:
Le critiche dirette a far rilevare la mera temporaneità della situazione di disordine dei rifiuti, perché destinata a non protrarsi oltre il termine dell’orario di lavoro, invece, sono infondate: detta situazione, pur quando i materiali in ingresso in azienda siano immediatamente catalogati nel sistema informatizzato, è comunque tale da impedire, per un apprezzabile lasso di tempo, una corretta informazione sulla natura e tipologia dei rifiuti per tutti coloro che vengono in contatto con gli stessi.
qui la sentenza Cassazione Penale 2020 33033