Secondo i Giudici
.. agli imputati è stata chiaramente addebitata la inosservanza appunto delle suddette determinazioni dirigenziali specificamente relative ai tre punti espressamente e analiticamente indicati nell’addebito, ovvero la mancanza delle scaffalature, la mancanza dell’impianto di triturazione (per il quale è poi intervenuta pronuncia di assoluzione) e il mancato rispetto delle aree di deposito indicate nella planimetria
il valore e la natura di “prescrizione” del provvedimento autorizzativo cui rapportare la inosservanza, sanzionata dall’art. 256, comma 4, cit., non possono esaurirsi nella mera denominazione formale della indicazione contenuta nel provvedimento, ma discendono, pur in assenza di una espressa denominazione in tal senso, dal contenuto sostanziale della indicazione. Correttamente, dunque, il Tribunale ha ritenuto di dovere attribuire il significato di “prescrizioni” anche, specificamente, a quanto contenuto nel punto 1.2 dell’allegato A (espressamente qualificata come “parte integrante” del provvedimento) della disposizione dirigenziale n.130/2019 relativa al posizionamento delle scaffalature tipo Cantilever (per le quali si disponeva la utilizzazione per il deposito degli autoveicoli bonificati e da bonificare all’interno dei settori destinati al conferimento e stoccaggio dei veicoli fuori uso prima del trattamento e in maniera tale da lasciare sufficiente spazio disponibile tra gli elementi mobili e quelli fissi) e a quanto previsto in ordine alla individuazione delle aree di stoccaggio dei rifiuti risultante dalla planimetria allegata all’atto; su tale ultimo punto, anzi, la sentenza ha posto in rilievo, ad ulteriore conferma del valore prescrittivo discendente dalla planimetria, le ulteriori indicazioni circa il deposito da effettuarsi in appositi contenitori per classi omogenee, al coperto e in condizioni di sicurezza (punto 2.21) e circa adeguati requisiti di resistenza e sistemi di chiusura dei contenitori o serbatoi.
Va infatti chiarito che le “prescrizioni” contenute o richiamate nelle autorizzazioni di cui all’art. 256, comma 4, del d. Igs. cit. sono tali non già, esclusivamente, per la denominazione espressa in tal senso loro attribuita dal provvedimento autorizzativo ma, ancor prima, ed indipendentemente da ogni possibile intitolazione, per il contenuto essenzialmente precettivo che le contraddistingue, in necessaria connessione con le finalità ed i limiti dell’autorizzazione rilasciata.
qui la sentenza Cassazione penale 2019 6364