• Xylella, Italia condannata

     

    L’Italia è stata condannata !


    La diffusione del batterio Xylella fastidiosa poteva essere contenuta se si fosse immediatamente intervenuto ed invece …. !!!






    Secondo i Giudici:

    • In forza dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera c), della decisione di esecuzione 2015/789 modificata, lo Stato membro interessato era tenuto, nella zona detta «di contenimento», corrispondente alla parte della zona infetta comprendente la provincia di Lecce e i comuni elencati nell’allegato II della stessa, tutti situati nelle province di Brindisi e di Taranto, a procedere «immediatamente» alla rimozione, in quanto misura di contenimento, almeno di tutte le piante risultate infette dall’organismo specificato, vale a dire il batterio Xf, se si trovavano in un luogo all’interno di tale zona situato entro una distanza di 20 km dal confine di detta zona con il resto del territorio dell’Unione (in prosieguo: «la fascia di 20 km della zona di contenimento»).
    • il termine «immediatamente», utilizzato in tale disposizione, non può, alla luce del suo significato abituale nel linguaggio corrente, conciliarsi con un periodo di più settimane, o, come nel caso di specie, di più mesi.
    • secondo i pareri dell’EFSA, del 6 gennaio 2015 e del 17 marzo 2016 … solo una rimozione rapida delle piante infette è tale da evitare la diffusione del batterio Xf. Infatti, come emerge dai dati scientifici forniti dalla Commissione a sostegno del suo ricorso, che non sono peraltro stati rimessi in causa dalla Repubblica italiana, l’insetto vettore, nel caso di specie la cicala, si sposta di circa 100 metri nel corso di soli 12 giorni.
    • Per quanto riguarda i diversi ostacoli materiali, amministrativi e giuridici richiamati dalla Repubblica italiana per giustificare il ritardo nel rimuovere le piante infette situate nella fascia di 20 km della zona di contenimento, relativi al consistente numero di piante di olivo di notevolissime dimensioni, all’obbligo, secondo il diritto nazionale, di identificare i proprietari delle particelle catastali interessate nonché di notificare loro i provvedimenti di rimozione e ai ricorsi giurisdizionali proposti per ostacolare l’abbattimento, occorre rammentare che, secondo costante giurisprudenza della Corte, uno Stato membro non può invocare situazioni del proprio ordinamento giuridico interno per giustificare l’inosservanza degli obblighi e dei termini risultanti dal diritto dell’Unione (v., in particolare, sentenza del 21 marzo 2019, Commissione/Italia, C‑498/17, EU:C:2019:243, punto 35 e giurisprudenza ivi citata). Del resto, la Repubblica italiana non ha contestato che le sarebbe stato possibile, come la Commissione ha fatto valere, adottare misure nazionali di emergenza che prevedessero, sull’esempio di quelle adottate durante il 2015, procedure più rapide per superare detti ostacoli amministrativi e giuridici.

     

     

    Qui la sentenza Corte Europea causa C-443 18

     

     

     

     

Comments are closed.