Quando sarà il tempo di sostituite i laureati in giurisprudenza con tecnici competenti?
Così è scritto nella sentenza, Presidente Ciliberti, del 24/03/2023 che blocca l’abbattimento degli ulivi:
… le ragioni che hanno indotto l’autorità regionale ad adottare la drastica misura dell’eradicazione degli olivi della ricorrente non corrispondono, ad avviso del Collegio, ad uno scenario di vera e propria emergenza fitosanitaria, pur nella doverosa considerazione di una non facile criticità da affrontare nel territorio pugliese
Ciò significa che l’eradicazione urgente di un albero di olivo monumentale è illegittima qualora l’obiettivo di contrastare la diffusione della Xylella fastidiosa possa perseguirsi attraverso misure fitosanitarie meno drastiche, peraltro indicate dallo stesso legislatore regionale in un testo normativo di settore
Osserva, il Collegio, che l’Autorità europea per la sicurezza alimentare non detiene il monopolio assoluto della ricerca scientifica in materia agronomica
è errato ed illegittimo precludere attività di indagine e ricerca scientifica, in uno all’applicazione di protocolli di cura i quali, benché non validati da Autorità europea per la sicurezza alimentare, siano frutto di studio da parte di un collegio di esperti che ha messo in atto un approccio multi disciplinare per il contrasto della Xylella fastidiosa
Stesso TAR altri Giudici (Presidente Adamo, sentenza del 21/03/2023) stesso argomento; gli ulivi si abbattono in quanto:
… come emerge … la Valle D’Itria è classificata come zona ad alto rischio e soggetta a sorveglianza totale
Quanto alla mancata idoneità della misura di eradicazione a costituire efficace azione di contrasto alla diffusione della Xylella, così come lamentato dalla ricorrente, si osserva che, allo stato delle conoscenze di settore, la normativa unionale continua ad essere incentrata prioritariamente sulle misure di rimozione/distruzione delle piante infette, rispetto alle quali la possibilità di adottare misure alternative di contenimento presuppone la sussistenza di particolari circostanze, non rintracciabili nel caso posto al vaglio del Collegio.
Discende da quanto ora osservato che, allo stato delle conoscenze scientifiche in materia, l’impiego delle “buone pratiche agronomiche”, richiamate dalla ricorrente che, tuttavia, non ne specifica in concreto il contenuto, non costituisce efficace rimedio al fine di contrastare la diffusione del batterio della Xylella fastidiosa; e, in ogni caso, è cedevole rispetto alla doverosa adozione di misure immediate di rimozione di piante infette collocate in aree delimitate, secondo le chiare indicazioni desumibili da tutte le fonti normative fin qui esaminate.
Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice.Ok